Art. 3.

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è sostituita dalle seguenti:

          «a) sussistenza di cause di incompatibilità nei casi in cui tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre funzioni o cariche, anche elettive, dagli stessi esercitate o ricoperte, diverse da quelle per le quali le norme sull'ordinamento degli enti locali prevedono l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale, possa verificarsi un conflitto suscettibile, anche in relazione a

 

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peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione regionale ovvero il libero espletamento della carica;

          a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano portatori qualora ricoprano la posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».